Il locatore può vietare all’inquilino di tenere in casa un animale domestico?

In Italia il locatore è libero di definire nel contratto di locazione il divieto per l’inquilino di detenere un cane o, in generale, animali da compagnia.

Nel 2012 il legislatore è intervenuto sul Codice civile, in particolare sull’art. 1138 c.c., stabilendo che le norme del regolamento condominiale “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Lo stesso discorso non lo si può fare, invece, con riguardo alla locazione. In Italia, infatti, non esiste alcuna norma che impedisca al proprietario di un appartamento, nel momento in cui decide di locarlo, di inserire all’interno del contratto una clausola di divieto di detenzione di animali, con eventuale diritto alla risoluzione immediata del medesimo accordo in caso di inadempimento. Per questo, chiunque desideri convivere con uno o più animali domestici, prima di firmare un contratto di locazione, deve innanzitutto valutare bene che nello stesso non sia presente un divieto di detenzione, anche temporanea, di animali.

Se al momento della firma non è presente alcuna clausola di divieto, il locatore non potrà – senza un nuovo accordo espresso – impedire al conduttore di detenere uno o più animali domestici. Il conduttore potrà tranquillamente convivere con i propri animali.

In questa evenienza, però, se l’appartamento fa parte di un complesso condominiale, potrebbe rappresentare un limite insuperabile il regolamento condominiale originario. Pertanto, se si intende detenere un cane o un altro animale domestico in appartamento locato, oltre a valutare il contenuto del contratto di locazione, sarà opportuno verificare prima, sul punto, il contenuto del regolamento condominiale.

Nel caso in cui sia il regolamento condominiale che il contratto di locazione consentano al conduttore di detenere tranquillamente in appartamento cani o altri animali, non significa che questi sia esente da responsabilità in relazione ai danni o ai fastidi da questi arrecati.

Il pet mate sarà responsabile, sia in sede civile che penale, di tutti i danni causati dagli animali all’appartamento, alla sua mobilia, a terzi o a beni di terzi.

(Visited 5.092 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *