I rifugiati ucraini con animali al seguito possono entrare in Italia anche senza relativa documentazione

A fronte dell’emergenza bellica in Ucraina, la Direzione Generale della Sanità della Commissione Europea ha consentito agli Stati membri di ammettere l’ingresso nel territorio dell’UE sospendendo i requisiti previsti dal regolamento europeo che disciplina l’ingresso nell’Unione da paesi o territori terzi, consentendo l’ingresso di cani e gatti anche se sprovvisti di documentazione, microchip e vaccinazione antirabbica.
L’Italia si è adeguata a questa disposizione con disposizione e il Ministero della Salute ha autorizzato la possibilità di introdurre in Italia animali da compagnia, al seguito dei cittadini provenienti dall’Ucraina, anche se non muniti di passaporto e vaccinazioni richieste in una situazione normale.
Il Ministero ha disposto, nel caso di controlli effettuati alle frontiere sugli animali da compagnia di cittadini dell’Ucraina, il dovere di comunicare ad un indirizzo e-mail dello stesso Ministero, la tipologia, il numero e l’identificazione degli animali, qualora possibile, comprensiva del nome del proprietario e l’indirizzo di destinazione in Italia per provvedere, per il tramite dei servizi veterinari locali, agli interventi necessari come appunto l’identificazione con microchip e vaccinazione antirabbica.
Ma come funziona, per legge, in casi non eccezionali, il trasporto nei Paesi dell’UE di un animale da compagnia?
Come da richiamata normativa comunitaria tali animali sono identificati nei cani, gatti e furetti.
Per la relativa movimentazione, a carattere non commerciale viene previsto che l’animale abbia almeno 12 settimane di vita essendo possibile vaccinarli a questa età contro la rabbia.
Successivamente ai 21 giorni dalla vaccinazione è possibile muoversi liberamente per l’UE, con apposito documento che attesta la data di decorrenza della vaccinazione.
Questi adempimenti sono richiesti per fare in modo che animali troppo giovani possano essere soggetti a viaggi pericolosi o comunque nocivi, come pure per tutelare la salute pubblica e veterinaria per la presenza, in paesi dell’est Europa, della rabbia.

Avv. Claudia Taccani
Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Odv
www.oipa.org

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