La tutela dei piccioni contro falconeria

La pratica della falconeria per cacciare i piccioni in condomini? Pratica illegale.

In questo articolo rispondiamo ad una domanda posta da un lettore amante dei piccioni.

In un condominio vi sono diatribe per la presenza di diversi piccioni e alcuni consiglieri hanno paventato l’idea di assumere un “falconiere” per cacciare i volatili non graditi con l’uso appunto di falchi o altri uccelli rapaci appositamente allevati e addestrati per pratiche di questo tipo.

Attenzione scelta che se dovesse diventare realtà sarebbe assolutamente illegale.

I piccioni sono tutelati per legge.

La Corte di Cassazione con un’importante sentenza ha stabilito che il piccione in città va assimilato agli animali selvatici, godendo quindi della tutela legale prevista dalla legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Secondo la legge degli anni 70 sono ‘bene ambientale” e “patrimonio indisponibile dello Stato”, dunque senza autorizzazione degli enti competenti questi uccelli non possono essere catturati né abbattuti.

Soltanto gli enti di competenza (Provincia, Città Metropolitana e Comune in ambito igienico -sanitario) possono disporre piani di contenimento dovendo necessariamente sempre prima mettere in pratica misure non cruente.

Pertanto, eventuali attività private (vi rientra la delibera condominiale) di questo tipo non sono consentite: in caso di abbattimento di esemplari con la pratica della falconeria (situazione che ben si può verificare) verrebbe eseguito un ‘mezzo di caccia’ in periodo di chiusura dell’attività venatoria e, sicuramente, vietato nella zona urbanistica di riferimento.

Claudia Taccani

Avv. e Responsabile Sportello Legale OIPA Italia

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