L’avvocato risponde.
Facciamo un’importante premessa di carattere generale.
L’accesso ai parchi solitamente viene regolato a livello comunale con tanto di ordinanze sindacali o regolamenti comunali d’uso del verde. Il trend normativo (ma non obbligo) è quello di lasciare libero l’accesso al parco pubblico ai quattro zampe, mediante guinzaglio, escludendo le aree di gioco per bambini e con obbligo della raccolta deiezioni. Sebbene alcuni Comuni abbiano tentato di imporre il divieto assoluto di accesso con i cani in parchi e aree verdi pubbliche, il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), a seguito di impugnazione di tali ordinanze da parte di associazioni e/o cittadini interessati, che va effettuata entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione, ha annullato queste disposizioni perché, di fatto, sproporzionate rispetto all’interesse tutelato e lesive per i cittadini proprietari di animali, nella libertà di circolazione.
Ma cosa fare se il nostro Comune già da tempo ha emesso un provvedimento che vieta o limita questa libertà al parco (sig!)?
Il primo consiglio è quello di segnalare la problematica, insieme ad altri proprietari di cani interessati, sotto forma di istanza scritta al Sindaco (via pec o depositata all’ufficio protocollo del comune) a un consigliere sensibile alla tutela animali e che possa supportare la richiesta, all’assessore con competenza all’ambiente che dovrebbe avere anche la delega animali, chiedendo un’imminente modifica del regolamento o provvedimento limitativo.
Ancora, è bene sapere che eventuali sanzioni amministrative pecuniarie emesse per violazione di tali limitazioni, nei termini e modi indicati nel verbale contestato, possono essere oggetto di ricorso. Ovviamente non possiamo avere certezza del buon esito ma è bene sapere che ci sono precedenti positivi.
avv. Claudia Taccani
Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Odv