Cani a catena, 10 Regioni la vietano. E le altre, cosa aspettano?

Di recente abbiamo dato notizia della Provincia autonoma di Trento e della disposizione che finalmente vieta l’uso della catena sui cani. E’ un provvedimento indice di civiltà, che si aggiunge all’elenco di altre regioni che già hanno attuato una analoga norma. Ma non tutti i presidenti di Regione la pensano così.

Vediamo dove in questo momento la catena è un reato. Per esclusione, troviamo le Regioni nelle quali il problema non viene purtroppo ancora affrontato.

Nei mesi scorsi una campagna della Fondazione Cave Canem e di Animal Law aveva sollecitato gli enti pubblici di fare un passo avanti e di dare benessere agli animali.

Ora le Regioni senza catene sono 10. Ma sono ancora troppo poche!

In una nota, si legge che “La campagna #liberidallecatene promossa dalle non profit Green Impact, Fondazione CAVE CANEM e Animal Law Italia, raggiunge un altro significativo risultato: la Legge provinciale della Provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2012 n° 4 in materia di “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” è stata modificata con l’introduzione del divieto di detenere cani alla catena.
Sale così a dieci il numero delle Regioni e Province Autonome che hanno adottato un divieto efficace contro tale brutale pratica: Lazio, Campania, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia,
Lombardia, Veneto, a cui si aggiunge la Provincia autonoma di Trento. Un traguardo a distanza di soli tre mesi dalla ottenuta adozione in Toscana della Ordinanza firmata dal Presidente Eugenio Giani con la quale è stata sospesa fino al 30 settembre 2022 la brutale pratica di detenzione di cani a catena, a causa dell’emergenza incendi”.

“Siamo entusiasti di questa modifica normativa e orgogliosi di aver contribuito a questo risultato grazie
alla campagna #liberidallecatene – dichiarano Gaia Angelini, Federica Faiella, Alessandro Ricciuti

  • continueremo a lavorare perché il divieto venga introdotto in tutte le Regioni d’Italia; siamo in attesa
    che finalmente si provveda all’adozione di pari misure anche in Piemonte”.

Dal sito di Cave Canem è possibile risalire nello specifico alle attuali norme in vigore.
Eccole. Per approfondire il sito cui rimanda la fondazione: https://www.freedomfordogs.org/

Provincia Trento
Al responsabile della detenzione di un animale d’affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Il mancato rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 3, comma 3, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 800 euro

Veneto
Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Lombardia
È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. Sanzione amministrativa: Da euro 150 a euro 900

Emilia Romagna
Al detentore di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

Marche
Questa Regione non vieta solo di “detenere gli animali legati alla catena” ma anche “in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie”. Se non si rispetta questa norma, le sanzioni previste vanno “da euro 125,00 a euro 750,00.

Umbria
È vietata la detenzione dei cani alla catena. Sanzione amministrativa: Da euro 150,00 a euro 900,00

Lazio
È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.” Le sanzioni amministrative sono tra le più salate d’Italia, andando da “un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.500,00” salvo “ipotesi di responsabilità penale.

Abruzzo
Al detentore di animali d’affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.” A meno che “il fatto non costituisca reato”, al padrone che non rispetta la norma “si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.

Campania
È vietato detenere animali d’affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare. Sanzione amministrativa: da euro 300 a euro 2.000.

Puglia
Chiunque possegga o detenga cani è obbligato a garantire all’animale uno spazio di movimento idoneo. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo. Sanzione amministrativa: Chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, comma 2 è punito con la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00.

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