Il cane abbaia al runner, che si fa male. Il tribunale assolve il quattrozampe e…

di Filippo Portoghese – Tribunale di Monza, sentenza n. 921/2023 – Tizio sta facendo jogging sul marciapiede. Un cane tenuto al guinzaglio da Caio, che precede di qualche metro Tizio, va incontro a quest’ultimo abbaiando. Istintivamente Tizio scende dal marciapiede proprio nel momento in cui transita un’autovettura condotta da Sempronio. Inevitabile l’impatto. L’auto passa sopra la caviglia di Tizio procurandogli importanti lesioni alla caviglia.

Due i potenziali soggetti astrattamente tenuti al risarcimento dei danni subiti da Tizio. Il proprietario del cane (Caio) se Tizio dimostrasse il nesso causale tra il danno subito e la condotta posta in essere dal cane (art. 2052 c.c.). Sempronio che risponde ai sensi dell’art. 2054 comma 1 se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare di investire Tizio. Quanto alla prima ipotesi il danno subito dal runner poterebbe essere ricollegabile causalmente ad un semplice abbaio considerando peraltro che il cane era tenuto al guinzaglio e dunque non avrebbe potuto aggredire Tizio stesso?

Ebbene, a dire del Tribunale Tizio avrebbe dovuto prevedere, una volta avvicinatosi al cane, soprattutto perché proveniva da tergo, una sua reazione. Logica e buonsenso avrebbero dovuto suggerirgli di arrestarsi, superare cane e suo detentore e solo in seguito continuare la propria corsa (soprattutto perché il marciapiede su cui stavano tutti transitando era molto stretto e difficilmente avrebbe consentito un agevole e sereno contemporaneo passaggio).

Ergo non sussiste alcun dubbio sul concomitante concorso di colpa (ex art. 1227 c.c.) di Tizio che a sua volta integra il caso fortuito rendendo indenne Caio da responsabilità. Quanto alla responsabilità di Sempronio da un lato va considerata la improvvisa discesa d Tizio dal marciapiede che non ha consentito a Sempronio di effettuare per tempo la relativa frenata e, dall’altro, va considerata la mancata adeguata dimostrazione ad opera di Sempronio di avere tenuto una velocità di guida adeguata e/o comunque una condotta particolarmente prudente e per di più adeguata alle caratteristiche intrinseche del tratto di strada percorso. Ergo il Tribunale ha ritenuto ex art. 1227 c.c. di ripartire la responsabilità nella misura presunta del 50% ciascuno condannando Sempronio al risarcimento del 50% dei danni subiti da Tizio.

Fonte Photoholgic

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