Salvi gli animali della Sfattoria. Sentenza che fa storia in Europa. Esultano le associazioni

di Stefania Piazzo – E’ la fine di un incubo. E dovrà anche essere l’inizio di una diversa modalità di gestire le emergenze. Perché, questo deve essere chiaro a tutti, il caso della Sfattoria non è ad un punto d’arrivo. In realtà questo è solo l’inizio. Intanto l’annullamento dell’abbattimento dei 140 suidi della struttura romana segna la storia. “È una sentenza di grande rilevanza, costituzionale ed europea, che dovrebbe indurre le amministrazioni pubbliche a considerare con la dovuta attenzione i provvedimenti che riguardano gli animali». Così l’avvocato Giuseppe Calamo, dello Studio Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle LL, che ha seguito il ricorso ad adiuvandum presentato da Oipa, Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Tda, commenta la sentenza di 49 pagine, pubblicata oggi, che annulla l’ordine di abbattimento dei circa 140 suidi ospitati nella struttura alle porte di Roma “in quanto illegittimo per contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione”.

Ma ancora fa più rumore la medesima uscita dei giudici verso le istituzioni al vertice del processo decisionale, sottolinea l’Oipa. che ha seguito il caso attraverso l’avv. Claudia Taccani. Lo stesso vale, precisa infatti il Collegio, per il parere del Ministero della Salute e del Commissario straordinario alla peste suina africana. In particolare aveva fatto discutere una interpretazione ministeriale, inizialmente, sul numero di animali che avrebbero potuto salvarsi: quattro! Una interpretazione che era stata in seguito rientrata.

Calamo, che rappresenta le associazioni nella controversia tra l’Asl Roma 1 e la titolare della Sfattoria degli ultimi, sottolinea due aspetti della decisione. «Innanzitutto», osserva, «è stato considerato illegittimo un ordine di abbattimento indiscriminato, perché l’autorità competente avrebbe dovuto previamente valutare la possibilità di riconoscere alla struttura una deroga giustificata dal fatto di essere ”rifugio per animali in difficoltà”, tenendo anche conto dell’”elevato valore culturale o educativo” di cui parla l’articolo 13 del regolamento delegato UE 2020/687”.

“L’altro aspetto, ancora più importante – insiste Calamo – è la considerazione riservata, nel modo più forte finora espresso, al dettato del nuovo art. 9 della Costituzione, che tutela l’ambiente e gli animali, e si affianca alle disposizioni dell’art.13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Attraverso l’attività di salvataggio e cura degli animali in difficoltà, la Sfattoria educa al valore del rispetto verso gli animali stessi, ora formalmente riconosciuto anche dalla Carta fondamentale».

Ma, come detto, è un terreno di frontiera. La Lav ripercorre le tappe. “Il 4 ottobre si era tenuta la seconda udienza cautelare del Tar del Lazio, dopo il rinvio del 12 settembre scorso, dove Lav era presente con l’Avv. Valentina Stefutti del Foro di Roma – ricorda il presidente Gianluca Felicetti – Nella sentenza si legge poi che ‘il parere del Ministero della salute e del Commissario straordinario del 12.8.2022 non è supportato da un’adeguata istruttoria e non è correttamente motivato’. Una prossima tappa di questo percorso utile per tutti i rifugi e i santuari sarà l’attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 134 del 5 agosto 2022 sull’identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti e animali, in cui, per la prima volta, si parla di stabilimenti con orientamento produttivo NON DPA per la detenzione di animali per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti”.

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